Nuove ordinanze e comunicazioni dal Comune e dalla Protezione Civile
17 settembre 09 ~
Andrea Bernabei ~
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Abitazioni B, C ed E: dichiarazione in corso d’opera dell’agibilità sismica (”agibilità parziale”)
Una circolare del Vice Commissario Delegato, firmata il 10 settembre, dà chiarimenti sull’agibilità sismica totale o parziale in corso d’opera, permettendo di ridurre i tempi per il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate e per la riattivazione delle attività produttive e commerciali.
Per gli edifici inagibili classificati B, C o E su cui sono in corso lavori di ripristino dell’agibilità , il professionista può dichiarare con perizia asseverata il recupero dell’agibilità sia in corso d’opera che in anticipo rispetto alla domanda o alla concessione del finanziamento. La dichiarazione di agibilità può riguardare anche solo una parte dell’edificio o singole abitazioni, purché siano salvaguardate le condizioni di sicurezza dei percorsi nelle parti comuni. Per il ripristino dell’agibilità , è necessario che siano state ripristinate le condizioni utili alla riattivazione del gas e degli impianti principali.
Il conseguimento delle condizioni di agibilità deve essere verificato dai tecnici abilitati incaricati di seguire i lavori. Per i condomini la circolare prevede che la dichiarazione di agibilità venga sottoscritta sia dal tecnico che cura gli interventi sulle parti comuni dell’edificio, sia dai tecnici che curano gli interventi sulle singole unità immobiliari di cui viene dichiarata l’agibilità . Sarà possibile, inoltre, avvalersi della convenzione esistente con gli installatori per l’esecuzione delle prove di tenuta e di funzionalità sull’impianto del gas.
La circolare consente inoltre di effettuare appositi interventi, anche temporanei, i cui costi possono essere rimborsati nell’ambito delle spese di riparazione ammessi al contributo statale, entro determinati limiti di spesa.
La circolare è indirizzata ai Prefetti de L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo; al Presidente della Regione Abruzzo; ai Presidenti delle Provincie di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo; alla Di.Coma.C. e ai responsabili dei COM e dei COI. Alla nota è allegato il modello di dichiarazione asseverata da trasmettere al Comune.
Ordinanza n.3808: nuove misure in favore delle attività produttive e delle infrastrutture
E’ stata firmata il 15 settembre l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3808, che stabilisce nuove misure in favore della ripresa delle attività produttive e interventi sulle infrastrutture.
- 3, 5 milioni di euro per la funivia “Fonte Cerreto-Campo Imperatore”. Il Commissario delegato stanzia 3,5 milioni di euro dal fondo per l’emergenza terremoto per avviare le verifiche, la messa in sicurezza ed efficienza degli impianti della funivia “Fonte Cerreto-Campo Imperatore” nel Gran Sasso. (art. 10)
- Novità per le attività produttive. Ci sono 60 giorni in più di tempo per presentare la domanda per accedere agli indennizzi previsti per le attività produttive che hanno subito danni economici a causa del terremoto. La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui ha sede l’attività entro 120 giorni dal 20 luglio, data di pubblicazione dell’ordinanza n.3789 in Gazzetta Ufficiale. (art.4)
- Gli interventi sulla viabilità . Anas, RFI, Provveditorato Interregionale OO.PP e Provincia dell’Aquila sono i soggetti che devono mettere in atto, a valere sui propri bilanci, le opere previste all’art.8 dell’ordinanza n.3805 in cui vengono stanziati 10milioni di euro per interventi sulla viabilità da realizzare in occasione della riapertura di scuole, università e attività produttive. Questi soggetti sono autorizzati anche ad occupare con urgenza ed, eventualmente, ad espropriare le aree in cui verranno realizzate queste opere. Lo potranno fare prescindendo da altri adempimenti, dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale di “immissione in possesso” dei suoli, che può avvenire anche in presenza di due soli testimoni. (art.5)
- Reperimento di alloggi per chi ha una casa inagibile o distrutta. Anche ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l’acquisto di case ultimate o in corso di completamento da affittare temporaneamente si applicano le disposizioni previste per le imprese che costruiscono o vendono abitazioni. Per queste è riconosciuto un indennizzo non superiore al 75%, fino ad un massimo di 30.000 euro, per la riparazione con miglioramento sismico di ciascuna unità abitativa, purché i lavori siano completati entro 6 mesi. Gli appartamenti devono essere concessi in affitto, secondo le condizioni previste dall’ordinanza n. 3769, alle persone con una casa distrutta o inagibile, con priorità a chi ha una case di tipo E, per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino a ad un massimo di 36 mesi, e in casi eccezionali fino a 60 mesi. Per rendere gli appartamenti subito abitabili, viene stanziato un contributo fino ad un massimo di 2.000 euro per gli arredi.Â
Alle imprese che costruiscono e vendono immobili è concesso un indennizzo non superiore al 75%, fino ad un massimo di 30.000 euro, anche se vendono gli appartamenti ai fondi comuni di investimento immobiliare. (art. 9). - Fondi per l’edilizia residenziale della regione Abruzzo. I 150 milioni di euro stanziati per la regione Abruzzo sono così ripartiti: 107 milioni di euro per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Regionale sovvenzionata, e 43 milioni di euro per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica comunale. La disposizione sostituisce il comma 4 dell’art. 2 della 3803. (art.1)
- Strutture per la Provincia dell’Aquila. Il Commissario delegato all’emergenza terremoto è autorizzato ad assegnare risorse finanziarie, dal fondo per l’emergenza in Abruzzo, necessarie a reperire una sede temporanea per la Prefettura fino a quando non saranno riparati gli immobili pubblici danneggiati dal sisma. (art.11)
- Proroga della scadenza dei consigli degli ordini degli ingegneri e architetti. È prorogato al 31 marzo 2010 la scadenza dei consigli degli ordini degli ingegneri e architetti, per consentire lo svolgimento regolare delle elezioni. (art.12)
- Disposizioni sul personale impiegato nelle zone terremotate. L’articolo 3 contiene alcune disposizioni sul personale del Comune dell’Aquila (art.3)
L’articolo 7 di questa ordinanza contiene alcune disposizioni per il personale delle Province dell’Abruzzo e del CNR direttamente impegnato nelle zone terremotate. (art.7)
L’articolo 8 contiene invece alcuni provvedimenti che riguardano gli importi dei tributi e il personale della Provincia dell’Aquila. (art.8) - Misure per i Sindaci. Sale da 60 a 120 giorni il termine per cui i Sindaci dei comuni compresi nei COM possono richiedere ai propri datori di lavoro, con onori a proprio carico, l’esenzione dalle prestazioni lavorative. La disposizione modifica l’articolo 3 dell’ordinanza n. 3797. (art.1)
- Ulteriori diposizioni. Il Dipartimento della Protezione Civile può ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. - per l’acquisizione di lavori, beni e servizi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. (art.6) Anche Abruzzo Engineering affiancherà la RELUIS, Rete di laboratori universitari di ingegneria, nella fase istruttoria delle domande per richiedere i contribuiti per immobili di tipo E. Questo comma dell’ art.1 integra il comma 3, art.11, dell’ordinanza 3805. (art.1) Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche può affidare gli appalti dei lavori anche sulla base del progetto preliminare, derogando l’articolo 53 del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006. (art.2)
















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